Pratiche sleali 2005/0029 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- direttiva sulle pratiche commerciali sleali
- consumatore
- professionista
- prodotto
- pratiche commerciali tra imprese e consumatori
- falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori
- codice di condotta
- responsabile del codice
- diligenza professionale
- invito all'acquisto
- indebito condizionamento
- decisione di natura commerciale
- professione regolamentata
- ricorso 5
- coercizione 4
- prodotto 4
- idonea 4
- indebito_condizionamento 4
- fisica 4
- consumatore 4
- molestie 4
- professionista 3
- pratica 3
- commerciale 3
- forza 3
- compreso 3
- pratiche 2
- relazione 2
- qualsiasi 2
- indurlo 2
- induca 2
- assumere 2
- decisione_di_natura_commerciale 2
- avrebbe 2
- altrimenti 2
- preso 2
- commerciali 2
- azione 2
- minaccia 2
- medio 2
- pertanto 2
- comportamento 2
- conto 2
- aggressive 2
- considerata 2
- scelta 2
- fattispecie 2
- concreta 2
- tenuto 2
- aggressiva 2
- caratteristiche 2
- limitare 2
- circostanze 2
- considerevolmente 2
- limiti 2
- caso 2
- mediante 2
- libertà 2
- oneroso 1
- sproporzionato 1
- imposto 1
- qualora 1
- compresi 1
Articolo 8
Pratiche commerciali aggressive
È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito_condizionamento, limiti o sia idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induca o sia idonea ad indurlo ad assumere una decisione_di_natura_commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Articolo 8
Pratiche commerciali aggressive
È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito_condizionamento, limiti o sia idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induca o sia idonea ad indurlo ad assumere una decisione_di_natura_commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Articolo 9
Ricorso a molestie, coercizione o indebito_condizionamento
Nel determinare se una pratica commerciale comporti molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito_condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:
a) | i tempi, il luogo, la natura o la persistenza; |
b) | il ricorso alla minaccia fisica o verbale; |
c) | lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto; |
d) | qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista; |
e) | qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione non sia giuridicamente ammessa. |
CAPO 3
CODICI DI CONDOTTA
whereas